La legge n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026) ha introdotto, a decorrere dal 1 luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacita (silenzio-assenzo).
Lavoratori esclusi
Dipendenti pubblici
Lavoratori domestici
Lavoratori intermittenti, salvo future disposizioni
Lavoratori assunti con contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni
Lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa prima dei 60 giorni
Il nuovo meccanismo non interessa i lavoratori dipendenti che hanno già in essere un rapporto di lavoro subordinato e non sono interessati, successivamente al 30.06.206, da una nuova assunzione come lavoratori dipendenti.
Lavoratori interessati
Per le assunzioni a partire dal 1 luglio 2026, risulta fondamentale per il datore di lavoro individuare in via preliminare, all’atto dell’assunzione, se il lavoratore è:
1) un dipendente di prima assunzione, intendendosi per tale chi è stato assunto per la prima volta in qualità di dipendente nel settore privato;
2) un dipendente riassunto, intendendosi per tale chi è già stato titolare di un pregresso rapporto di lavoro come dipendente nel settore privato.
1) Lavoratori di prima assunzione
Al lavoratore di “prima assunzione” che instaura un rapporto di lavoro subordinato per la prima volta dopo il 30.06.2026, si applica il nuovo meccanismo di adesione automatica che comporta, l’adesione alla previdenza complementare salvo che il lavoratore rinunci nel termine di 60 giorni dalla data di assunzione.
Effetti dell’adesione automatica
L’adesione automatica comporta il versamento a un c.d. fondo chiuso (fondo pensionistico complementare previsto dal ccnl applicato dall’azienda):
– dell’intero TFR
– della contribuzione a carico del datore di lavoro
– della contribuzione a carico del lavoratore
nella misura definita dagli accordi che regolamentano il fondo a decorrere, dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni comprendendo quanto maturato dalla data di prima assunzione.
Rinuncia alla adesione automatica – 60 giorni per scegliere
Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione (non più 6 mesi) per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del TFR maturando. Entro tale termine può:
1) destinare il TFR ad un altro fondo previdenza complementare (c.d. fondo aperto) liberamente scelto, versando interamente/parzialmente il TFR ed eventuale contribuzione, dalla data di assunzione;
2) lasciare il TFR in azienda
3) destinare al fondo pensionistico complementare previsto dal ccnl (fondo chiuso), in luogo dell’intero TFR maturando, una percentuale dello stesso secondo le regole del fondo.
In assenza di scelta
Decorsi 60 giorni senza alcuna scelta scatta l’adesione automatica alla previdenza completare.
Il termine dei 60 giorni non si interrompe nei casi di sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio per malattia, maternità, ..).
Adempimenti del datore di lavoro in caso di adesione automatica
Il datore di lavoro deve comunicare al fondo di previdenza complementare l’adesione dalla data di assunzione e deve iniziare a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo quanto dovuto, sempre dalla data di prima assunzione.
Eccezione per il lavoratore
I lavoratori con una retribuzione annuale lorda inferiore all’assegno sociale annuale (pari per il 2026 ad euro 7.101,12) hanno la facoltà, entro 60 giorni successivi all’assunzione, di non versare il contributo a proprio carico. Restano fermi la destinazione dell’intero TFR e il contributo del datore di lavoro.
Assenza di fondi chiusi
In assenza di fondi chiusi, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è il Fondo COMETA, alla quale è conferito l’intero importo del TFR, senza contributi da parte del datore di lavoro o del lavoratore.
2) Lavoratori riassunti
Per quanto concerne i lavoratori riassunti, non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra:
a) lavoratori riassunti che dichiarano di avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale;
b) lavoratori riassunti che dichiarano di non avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale.
IMPORTANTE! il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendogli rilasciare apposita dichiarazione.
a) Lavoratore riassunto con adesione alla previdenza complementare
Il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori riassunti che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30.06.2026 e che, sulla base della dichiarazione di cui sopra, risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR totale o parziale, qualora gli stessi non vi rinunciano espressamente nel termine di 60 giorni.
Il meccanismo di adesione automatica non opera per il lavoratore che:
– pur risultando già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisce neanche parzialmente il TFR maturando (adesione con versamento dei solo contributi),
– nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi riscattato interamente la posizione individuale maturata.
Rinuncia alla adesione automatica
I lavoratori riassunti che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30.06.2026 e che, sulla base della dichiarazione di cui sopra, risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR, possono rinunciare all’adesione automatica alla forma pensionistica prevista dal ccnl, entro 60 giorni dall’assunzione, purché destinino il TFR a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore, versando il TFR e eventuale contribuzione, dalla data di assunzione.
Per tali lavoratori riassunti che risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR, non è possibile mantenere il TFR in azienda (scelta irreversibile).
b) Lavoratori riassunti senza adesione alla previdenza complementare
I lavoratori che risultano aver in precedenza mantenuto il TFR in azienda, non sono soggetti all’adesione automatica e il TFR può restare in azienda.
Per loro non opera il termine di 60 giorni per la scelta e il nuovo datore di lavoro continuerà a tenere in TFR in azienda.
Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un fondo pensione liberamente scelto.
Informativa e Modulo TFR3
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori adeguata informativa e conservare traccia della consegna. Unitamente all’informativa, il datore di lavoro deve consegnare la modulistica per la destinazione del TFR (Mod. TFR3).
In attesa del Modulo TFR3 ufficiale che sarà adottato con decreto interministeriale, le aziende possono utilizzare la bozza presente sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al seguente link Bozza modulo TFR3.
Per quanto concerne l’informativa da consegnare al momento dell’assunzione, è possibile scaricare il fac-simile attualmente reso disponibile in via provvisoria sul sito del Mefop facsimile di informativa
N.B. Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria antecedente al 29.04.1993, qualora i contratti collettivi non contengano previsioni specifiche sulla destinazione del TFR, è possibile destinare una misura non inferiore al 50%


