Le principali novità in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 pubblicato sulla G.U. n.119 del 24 maggio 2025 ha accorpato e revisionato la disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definendo i contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008, introducendo importanti novità che interessano datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
PERIODO TRANSITORIO
L’accordo prevedeva un periodo transitorio di 12 mesi per consentire l’adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni. Essendo scaduto il periodo transitorio, invitiamo le aziende che non si sono adeguate, a farlo il più velocemente possibile.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
NOVITA’ IMPORTANTE
La formazione per i lavoratori nuovi assunti deve essere effettuata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, contestualmente all’assunzione e comunque prima dell’inserimento del lavoratore alla mansione per la quale è stato assunto.
Inoltre, la formazione deve essere effettuata in caso di:
- trasferimento o cambiamento di mansione;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro;
- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di nuove sostanze o miscele pericolose.
Con il nuovo accordo decade la possibilità di completare il percorso formativo entro i 60 giorni dall’assunzione.
La formazione dei lavoratori continua a essere articolata in:
Formazione generale: 4 ore (credito formativo permanente)
Formazione specifica:
- 4 ore per rischio basso
- 8 ore per rischio medio
- 12 ore per rischio alto
Durata complessiva:
- 8 ore (rischio basso)
- 12 ore (rischio medio)
- 16 ore (rischio alto)
Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni
L’accordo rafforza il principio secondo cui la formazione specifica deve essere coerente con:
– il DVR aziendale;
– le mansioni effettivamente svolte;
– i rischi realmente presenti in azienda.
CORSI OBBLIGATORI PER I DATORI DI LAVORO
- Durata: 16 ore
- Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni
- Modulo aggiuntivo di 6 ore ogni 5 anni per le imprese affidatarie nei cantieri
- Modulo aggiuntivo di 8 ore ogni 5 anni per il datore di lavoro che svolge anche i compiti del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
- Modalità: anche in e-learning (oltre che in presenza o videoconferenza).
CORSI OBBLIGATORI PER I DIRIGENTI
- Durata: 12 ore
- Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni
- Modulo aggiuntivo di 6 ore ogni 5 anni per le imprese affidatarie nei cantieri
CORSI OBBLIGATORI PER I PREPOSTI
- Durata: 12 ore
- Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni
CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
- Durata: 12 ore (di cui 4 ore parte teorica e 8 ore parte pratica)
- Aggiornamento: 4 ore ogni 5 anni
SOGGETTI FORMATORI
L’accordo individua i soggetti formatori che sono:
- soggetti istituzionali
- soggetti accreditati
- fondi interprofessionali
- organismi paritetici
- organizzazioni sindacali più rappresentative
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:
- presenza fisica
- video conferenza sincrona
- e-learning
- modalità mista
DOCUMENTO PROGETTUALE o PROGETTO FORMATIVO
Per ciascun corso, il soggetto formatore deve predisporre il “progetto formativo” cioè il documento che descrive l’intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa.
Il “documento progettuale” o “progetto formativo” dovrà riportare:
– contenuti e gli argomenti trattati
– obiettivi e risultati attesi
– l’articolazione oraria delle unità didattiche
– la strategia formativa e le metodologie didattiche
– il materiale didattico
– le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (questionari di gradimento)
– modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento (verifiche intermedie e finali)
VERIFICA FINALE OBBLIGATORIA
Per tutti i corsi di formazione e aggiornamento è prevista una verifica finale dell’apprendimento con relativa verbalizzazione dell’esito e obbligo di conservazione della documentazione per almeno 10 anni.
Il test finale di apprendimento deve essere costituito da almeno 30 domande con almeno 3 risposte alternative, il partecipante deve dare almeno il 70% delle risposte corrette per superare la prova.
Per i corsi di aggiornamento, il test finale deve comprendere almeno 10 domande, sempre 3 possibili risposte alternative e anche in questo caso il test si ritiene completato se il partecipante ha dato almeno il 70% di risposte corrette.
ATTESTATI
Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso.
Gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale.
VERIFICA DELLE PRESENZE
I corsi di formazione di cui al presente Accordo, prevedono la presenza per il 90% della durata dell’evento formativo e dei corsi di aggiornamento
CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICI
È prevista la formazione per uso di attrezzature e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) particolari.
Non solo formazione o abilitazione ma addestramento pratico, specifico per ogni attività svolta dall’azienda.
La durata e i contenti dei corsi di formazione si differenziano in base al livello di rischio connesso all’attività svolta e classifica secondo i codici Ateco.
SANZIONI
La mancata formazione sulla sicurezza comporta sanzioni penali e amministrative gravissime per il datore di lavoro, con ammende da 1.708 € a 7.404 € e l’arresto da 2 a 4 mesi.
Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori, le sanzioni sono raddoppiate; per più di 10 lavoratori, sono triplicate.
Le aziende devono rivolgersi al proprio Consulente esperto in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro D.Lgs. 81/2008.
