LEGGE DI BILANCIO 2024

LEGGE DI BILANCIO 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023 il D.Lgs n. 216 del 30.12.2023 che modifica per il 2024 il regime di tassazione del reddito delle persone fisiche e sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023 la Legge n. 213 del 30.12.2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) in vigore dal 01.01.2024.

Si propone un riepilogo delle principali misure contenute nei 2 provvedimenti legislativi di maggiore interesse per i datori di lavoro.

IRPEF – NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI

Solo per il 2024 il 1° scaglione con prelievo del 23% di IRPEF viene esteso fino a € 28.000,00.

ALIQUOTE IRPEF 2023
Scaglioni IRPEF Aliquote

IRPEF

1 Fino a € 15.000 23%
2 Tra € 15.001 e € 28.000 25%
3 Tra € 28.001 e € 50.000 35%
4 Oltre € 50.001 43%
ALIQUOTE IRPEF 2024
Scaglioni IRPEF Aliquote

IRPEF

1 Fino a € 28.000 23%
2 Tra € 28.001 e € 50.000 35%
3 Oltre € 50.001 43%
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER LAVORO DIPENDENTE

Per il 2024 viene innalzata da € 1.880,00 a € 1.955,00 la detrazione annua spettante per lavoro dipendente e assimilato per i redditi fino a € 15.000,00. Restano invariate le altre detrazioni.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI INPS A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per tutto l’anno 2024 viene confermato l’esonero parziale dei contributi INPS a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. esonero IVS) nella seguente misura:

  • 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923,00
  • 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a € 1.923,00 e non eccede l’importo di € 2.692,00                        
IMPONIBILE INPS MENSILIE Riduzione aliquota IVS Aliquota IVS effettiva
Fino a € 1.923,00 7% 2,19%
Oltre € 1.923,00 fino a 2.692,00 6% 3,19%

L’esonero non trova applicazione sulla 13ma mensilità, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre.

NUOVI LIMITI DI ESENZIONE DEI FRIGE BENEFITS

Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito

  • entro il limite complessivo di € 2.000,00 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

N.B. I lavoratori devono compilare una dichiarazione indicando i codici fiscali dei figli a carico.

Tale limite di esenzione viene ridotto a € 1.000,00 per i lavoratori dipendenti senza figli a carico.

Le aziende con Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) devono darne previa informativa.

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

Viene confermata anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa, nel limite di € 3.000,00 lordi, per i lavoratori dipenditi con redditi da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a € 80.000,00.

Si tratta della c.d. “detassazione” prevista per:

– gli emolumenti retributivi erogati ai lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili

– le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

CONGEDI PARENTALI

Per i genitori che fruiscano alternativamente dei congedi parentali (c.d. maternità facoltativa) viene riconosciuto:

un’indennità pari al 60%, in luogo dell’attuale 30%

per 1 mese ulteriore al primo (per il quale l’indennità è già riconosciuta nella misura maggiorata dell’80%)

entro il sesto anno di vita del bambino.

 Solo per l’anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece del 60%.

Per maggiori dettagli leggere la NOSTRA CIRCOLARE PRECEDENTE del 20.06.2023

CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa) elevazione dell’indennità all’80% per 1 mese

DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI

Per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026 con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS:

  • nel limite massimo annuo di € 3.000,00
  • a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, fino al mese di compimento del 18 ° anno del figlio di età inferiore
  • con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Per solo l’anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del 10° anno di età del figlio di età inferiore.

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà è riconosciuto:

  • l’esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100%
  • limite massimo annuo € 8.000,00

L’esonero spetta per:

  • 24 mesi se l’assunzione è effettuata con contratto a tempo indeterminato
  • 18 mesi se il contratto a tempo determinato viene trasformato in contratto a tempo indeterminato
  • 12 mesi se l’assunzione è effettata con contratto di lavoro a tempo determinato.
DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO (settore turistico – alberghiero)   

Per il periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024 viene confermata la disposizione a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turistico, inclusi gli stabilimenti termali, del TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE, che NON concorre alla formazione del reddito, nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in riferimento al lavoro notturno e al lavoro straordinario effettuati nei giorni festivi.

Il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2023 che NON deve essere superiore a 40.000,00.

DIVIETO DI COMPENSAZIONI SU F24 per chi ha iscrizioni a ruolo di importi superiori a € 100.000,00

Dal 01.07.2024 è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione tramite F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi complessivamente superiori a € 100.000,00 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

COMPENSAZIONI TRAMITE F24

Dal 01.07.2024 per compensare CREDITI INPS E INAIL di qualsiasi importo, occorre obbligatoriamente utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL / FISCONLINE).

La compensazione di CREDITI INPS può essere effettuata a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica della denuncia UNIEMENS.

La compensazione di CREDITI INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto istituto.

MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI

La Legge di Bilancio 2024 introduce l’obbligo, per le imprese con sede legale in Italia, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, causati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni).

Dell’inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Pieve E., 15.01.2024                                                                                                Studio Ferretti-Olivieri

 

Studio Associato di Consulenza del Lavoro - Associati: Rag. M. Antonietta Olivieri - Rag. Katiuscia Ferretti

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