LA RIFORMA DELLO SPORT

LA RIFORMA DELLO SPORT

La Riforma dello sport

In data 01.07.2023 è entrata in vigore “La Riforma dello sport” che si basa principalmente sul D.lgs. n. 36/2021 oggetto di correzioni e integrazioni da parte del D.lgs. n. 163/2022

La riforma tocca in minima misura il settore professionistico i cui lavoratori godevano già di ampie tutele, ma il cambio epocale coinvolge il variegato mondo del settore dilettantistico introducendo per la prima volta tutele di tipo previdenziale e assicurativo.

LAVORATORE SPORTIVO

Il lavorato sportivo è “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”. (art. 25 comma 1 D.lgs. n. 36/2021).

Sono inoltre considerati lavoratori sportivi anche ogni tesserato, ai sensi dell’art. 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, anche se non si tratta della sua attività principale o esclusiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. (art. 13 D.lgs. 163/2022).

Si individua, pertanto, il lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, ogniqualvolta il soggetto sia tesserato e svolga verso un corrispettivo le mansioni elencate nel comma 1 dell’art. 25 D.lgs. 36/2021 o quelle rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Potrebbero rientrare in questo perimetro: i manager, addetti agli arbitri, osservatori e analisti dei dati.

Non rientrano nel concetto di lavoratore sportivo figure quali:

giardiniere, custodi, receptionist, manutentore, addetti alle pulizie e similari.

Il lavoro sportivo si basa su 2 condizioni:

  • TESSERAMENTO             REQUISITO DEL LAVORATORE SPORTIVO
  • AFFILIAZIONE                  REQUISITO DEL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE SPORTIVO

TESSERAMENTO (ex art. 15 D.LGS 36/2021)

Atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva. 

AFFILIAZIONE

I datori di lavoro/committenti attraverso l’affiliazione acquisiscono diritti e obblighi nascenti dall’ordinamento sportivo, per cui ci si può affiliare ad una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) e organi riconosciuti dal CONI. L’affiliazione dà successivamente la possibilità di procedere con l’iscrizione al REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

  • Settore professionistico: quello in cui le società svolgono le proprie attività sportive con finalità lucrative.
  • Settore dilettantistico: si intende l’attività prevalentemente con finalità altruistica svolta da società, associazioni ed enti del terzo settore senza finalità di lucro.

In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assume natura:

subordinata, autonoma con partita IVA o di collaborazione coordinate e continuativa (co.co.co.).

In questo documento tratteremo il rapporto di lavoro sportivo subordinato e co.co.co.

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

Caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato sportivo (Art. 26 D.gs 36/2021):

  • il contratto ammesso è solo a tempo determinato fino ad un massimo di 5 anni, senza causale, possibili più proroghe (non si applicano le restrizioni del contratto a tempo determinato max 4 proroghe, max 24 mesi di durata);
  • è ammessa la possibilità di cessione del contratto prima della scadenza da una società sportiva o associazione ad un’altra
  • ai lavoratori subordinati non si applicano alcune norme presenti nello Statuto di lavoratori (L. 300/1970)
  • non si applicano le tutele sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali/obbligatorie
  • divieto di apposizione delle clausole di non concorrenza che limitino la libertà professionale del lavoratore sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto

APPRENDISTATO: le società sportive professioniste e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età e fino a 23 anni.

IL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE PROFESSIONISTICO

L’attività resa dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Il contratto di lavoro deve essere stipulato tra il lavoratore sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, in forma scritta secondo un contratto tipo predisposto ogni 3 anni dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o dalla Disciplina Sportiva Associata (DSA) con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali (OOSS) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e deve essere depositato entro 7 giorni successivi presso la Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o la Disciplina Sportiva Associata (DSA) per l’approvazione.

Il rapporto può essere inquadrato come LAVORO AUTONOMO quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo
  2. lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento (lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento)
  3. la prestazione oggetto di contratto, seppur continuativa, non supera 8 ore settimanali o 5 giorni al mese ovvero 30 giorni ogni anno.
IL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE DILETTANTISTICO

Nel settore dilettantistico il rapporto di lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali (col l’aumento a 24 ore settimanali se viene approvato il decreto correttivo), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservazione dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

In caso di CO.CO.CO. SPORTIVA DILETTANTISTICA se si rispetta il limite delle 18 ore settimanali (dovrebbero diventare 24 ore settimanali), l’onere della prova di una qualificazione diversa del rapporto graverà sul soggetto che intende farla valere (le autorità vigilanti preposte ai controlli o il lavoratore).

RIEPILOGANDO in caso di:

  • rispetto del limite delle 18 ore settimanali – presenza della presunzione relativa di co.co.co.
  • superamento del limite delle 18 ore settimanali – non sarà operativa la presunzione relativa di co.co.co.

ATTENZIONE! – il superamento delle 18 ore settimanali non fa venir meno il carattere del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa però decade la presunzione relativa di co.co.co.

Presunzione relativa di co.co.co. non vuol dire che le parti non possano instaurare una forma contrattuale diversa:

  • possibile rapporto di lavoro subordinato a prescindere dalla durata delle ore nel caso in cui vi sia vincolo di subordinazione (indici di subordinazione: etero-direzione);
  • possibile rapporto di lavoro autonomo se il lavoratore è titolare di P.I. e svolge in autonoma attività lavorativa anche per altri committenti (assenza di etero-direzione).

I lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. nell’area del dilettantismo saranno iscritti alla Gestione Separata Inps e avranno diritto ad alcune agevolazioni fiscali e previdenziali, vediamo quali.

TRATTAMENTO FISCALE nel settore dilettantistico

I compensi percepiti dai lavoratori sportivi nella forma di co.co.co. nel settore dilettantistico NON sono più classificati nella categoria dei redditi diversi ma diventato redditi da lavoro.

Quindi per l’anno 2023 avremo due sistemi di tassazione diversi:

  • fino al 30.06.2023           REDDITI DIVERSI              (esenti da tassazione fino a € 10.000)
  • dal 01.07.2023                 REDDITI DA LAVORO       (esenti da tassazione fino a € 15.000)

Inoltre, i compensi da lavoro sportivo dilettantistico (per i lavoratori dipendenti e co.co.co.), fino a € 15.000,00 annui NON sono soggetti a imposizione fiscale. Qualora il compenso superi i € 15.000,00 la tassazione avverrà solo sulla parte eccedente secondo le ordinarie aliquote fiscali per scaglioni.

IMPORTANTE! Sarà indispensabile che il lavoratore all’atto della sua assunzione fornisca al committente un’autocertificazione per dichiarare i compensi percepiti nell’anno.

REGIME FISCALE DEI PREMI

Le somme versate ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di PREMI per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, non costituiscono reddito da lavoro, ma sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20%.

TRATTAMENTO FISCALE nel settore professionistico

L’ agevolazione di esenzione fino a € 15.000,00 annui è prevista anche per il settore professionistico ma esclusivamente in favore degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni e, si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, esclusivamente alle società sportive professionistiche “piccole”, il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE LAVORATORI SUBORDINATI SPORTIVI

I lavoratori subordinati sportivi a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui operano sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) gestito dall’Inps.

Aliquota previdenziale INPS è pari al 33% + 5,17% contributi minori per un totale di 38,17% di cui:

  • 28,98% (23,81% + 5,17%) a carico del datore di lavoro
  • 9,19% a carico del lavoratore

NON si applica l’aliquota 1,40% di contribuzione per la NASPI e NON sussiste l’obbligo TICKET NASPI.

TRATTAMENTO PREVIDENZILAE area dilettantistica in forma di co.co.co.

I compensi percepiti dai lavoratori sportivi nella forma di co.co.co. nell’area del dilettantismo fino a € 5.000,00 NON sono assoggettati a Inps. La contribuzione sarà calcolata SOLO sulla parte eccedente i € 5.000,00.

 Aliquote contributive:

  • 24% ALIQUOTA RIDOTTA

per i lavoratori già iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie senza l’aggiunta di contributi minori

  • 25% ALIQUOTA PIENA

per i lavoratori non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria con l’aggiunta di contributi minori pari a 2,03% (0,72% maternità + 1,31% disoccupazione) per un totale di 27,03%

Il costo sarà ripartito nella misura di:

1/3 a carico del collaboratore + 2/3 a carico del committente

REGIME TRANSITORIO: fino al 31.12.2027 i contributi verranno calcolati sul 50% dell’imponibile eccedente i € 5.000,00

TRATTAMENTO INAIL

Ai compensi percepiti dai lavoratori sportivi nella forma di co.co.co. nell’area del dilettantismo si applica la seguente normativa:

  • obbligo copertura assicurativa INAIL
  • obbligo di autoliquidazione Inail e calcolo del premio Inail
  • versamento del premio ripartito 1/3 carico collaboratore 2/3 carico committente
  • base imponibile totalità dei compensi percepiti
CO.CO.CO. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

L’attività di carattere amministrativo resa verso società ed associazioni sportive dilettantistiche può essere oggetto di collaborazioni, se priva delle caratteristiche proprie della subordinazione (presenza della etero direzione, assoggettamento gerarchico, retribuzione fissa e assenza del rischio di impresa in capo al lavoratore).

Per tali prestazioni non si applica la presunzione delle co.co.co. sportive.

Spetta comunque al committente provarne la genuinità del rapporto.

Non rientrano nell’ambito del lavoro sportivo.

Vengono mantenute le medesime agevolazioni fiscali e previdenziali dei co.co.co. sportivi dilettantistici.

VOLONTARIATO

Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il volontario NON potrà essere remunerato in alcun modo ma potrà beneficiare esclusivamente del rimborso delle eventuali spese sostenute purché opportunamente documentate.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente e sono erogabili nella misura massima di € 150,00 mensili.

 Il volontario deve essere assicurato per la responsabilità civile verso terzi.

Lavoro occasionale – NON AMMESSO

Il lavoro sportivo NON può essere prestato in forma di lavoro occasionale.

Il lavoratore sportivo si presume svolga una prestazione duratura nel tempo e non compatibile con tale tipologia. La prestazione sportiva si presume legata a campionati, tornei che non si esauriscono in una prestazione ed a un tesseramento che ha durata annuale. Quindi, in presenza di una prestazione sportiva di carattere oneroso, si ritiene implicita una professionalità che non si concilia con i presupposti della collaborazione occasionale.

SALUTE E SICUREZZA

In presenza di lavoratori subordinati o co.co.co. sarà necessario redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), e qualora richiesto il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) interno o esterno all’associazione, nominare il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), informare e formare i lavoratori sulle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, fornire dispositivi dpi e garantire i controlli.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:
  • apertura posizione INAIL
  • comunicazioni UNILAV
  • tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL)
  • invio Uniemens mensili
  • predisposizione F24 mensili
  • autoliquidazione INAIL annuale e pagamento del premio tramite F24
  • predisposizione e invio CU annuale
  • predisposizione e invio 770 annuale

Solo per settore dilettantistico tali adempimenti (ad esclusione delle co.co.co.co. amministrative-gestionali) potranno essere effettuati tramiti il RAS (Registro delle attività sportive dilettantistiche) che al momento NON è operativo.

I dubbi che in futuro tramite il RAS sia possibile effettuare tutti gli adempimenti di cui sopra sono tanti, data la complessità della materia.

RIEPILOGO TRATTAMENTO INPS E IRPEF DEI CO.CO.CO. SPORTIVI DILETTANTISTICI
  1. Fino a 5.000,00 € di compensi esenzione totale IRPEF e INPS
  2. Da 5.001,00 a 15.000,00 € di compensi versamento SOLO della quota INPS
  3. Oltre 15.000,00versamento sia INPS che IRPEF, con relative aliquote solamente per la parte eccedente la soglia di esenzione*
*Spetterà al lavoratore autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

 

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