DECRETO LAVORO - le novità in materia di lavoro

DECRETO LAVORO - le novità in materia di lavoro

DECRETO LAVORO N. 48 del 4 maggio 2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Lavoro”. Il provvedimento è in vigore da venerdì 5 maggio, ma deve essere convertito in legge entro il 04.07.2023. Durante l’iter di conversione è probabile che il decreto subisca modifiche anche sostanziali. Nell’attesa di avere un quadro definitivo delle misure contenute, e dei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, riassumiamo in questa circolare, alcune delle principali novità, quali:

  • Contratti a termine
  • Limite di esenzione fringe benefits a € 3.000,00
  • Esonero contributivo IVS a carico del lavoratore
ART. 24 DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

Il Decreto Lavoro conferma la possibilità della stipula di contratti a termine:

acausali – per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, senza alcuna specifica causale, di durata non superiore a 12 mesi

per ragioni sostitutive di lavoratori assenti (per maternità, per malattia, per ferie, …)

Per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, i rinnovi del contratto o proroghe che comportano il superamento del limite dei 12 mesi, ma comunque non eccedenti i 24 mesi, è possibile solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • nei casi previsti dai CCNL applicati dall’azienda
  • in assenza di previsioni nei CCNL applicati in azienda, e comunque entro il 30.04.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (tra datore di lavoro e dipendente).
 Quando sono obbligatorie le causali?
  • Se stipulo un contratto di durata superiore a 12 mesi
  • Al superamento dei 12 mesi per effetto di una o più proroghe
  • Dal 1° rinnovo anche entro 12 mesi (rinnovo = nuova assunzione)

 Ricordiamo i limiti ancora in vigore:

  • rispetto del c.d. stop and go tra 2 o più contratti. È consentita la riassunzione a termine del lavoratore, a condizione che tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo contratto trascorra un intervallo minimo di 20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi, di 10 giorni per i contratti di durata pari a inferiore a 6 mesi;
  • numero massimo di 4 proroghe entro il limite di durata complessiva di 24 mesi;
  • numero massimo dei contratti a termine stipulabili. Occorre rispettare il limite numerico di contratti a termine previsti dal CCNL applicato dall’azienda.
ART. 40 MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE

Il Decreto Lavoro incrementa, limitatamente al periodo d’imposta 2023, la soglia di non imponibilità dei fringe benefits da € 258,23 ad € 3.000,00 anche se erogati o rimborsati ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas.

La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, restando ferma la soglia di esenzione a 258,23, per i fringe benefits (solamente sotto forma di bene e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.

DICHIARAZIONE A CARICO DEL LAVORATORE

Sembrerebbe, che il lavoratore interessato debba fare una esplicita richiesta di applicazione del limite di esenzione di € 3.000,00 con contestuale dichiarazione della presenza di “figli fiscalmente a carico” indicandone il codice fiscale e, in caso di rimborso di utenze domestiche, specificando che le fatture per le quali ricevere il rimborso non siano già state oggetto di medesima richiesta presso altro datore di lavoro.

Si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età

  • non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente € 4.000,00
  • superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51

Ricordiamo che i fringe benefits, intesi come beni e servizi, nonché, per il 2023, le somme per il pagamento delle utenze domestiche ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, cioè al singolo lavoratore.

Pertanto, per il periodo di imposta 2023, vi saranno 2 distinte soglie di non imponibilità dei c.d. fringe benefits, per i lavoratori

  • senza figli a carico, soglia ordinaria di € 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati
  • con figli a carico, soglia di € 3.000,00 con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas naturale.
ART. 39 ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI

La Legge di Bilancio 2023 prima, e successivamente il Decreto Lavoro, al fine di ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, ha previsto un taglio del cuneo fiscale, ovvero un abbattimento dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore, che si traduce in un aumento in busta paga dello stipendio.

Il Messaggio n. 1932 del 24.05.2023 fornisce le istruzioni in merito all’art. 39 del Decreto-legge N. 48 del 04.05.2023 (c.d. Decreto Lavoro) che, limitatamente ai periodi di paga dal 01.07.2023 al 31.12.2023, ha:

  • incrementato di 4 punti percentuali le misure riduttive previste dalla Legge di Bilancio 2023
  • la non applicabilità di tale aumento sul rateo di tredicesima.

Infatti, l’art. 39 del Decreto lavoro afferma:

“Per i periodi di paga dal 01.07.2023 al 31.12.2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 281, della legge 29.12.2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

 La Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023) aveva esteso a tutto l’anno 2023 la riduzione dell’aliquota dei contributivi previdenziali IVS a carico del lavoratore, già applicate nel 2022, pari:

  • al 3% in caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di € 1.923,00
  • al 2% in caso di retribuzione imponibile superiore a € 1.923,00 e non eccedente l’importo di € 2.692,00.
DESTINATARI

L’esonero riguarda tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori domestici.

A seguito di quanto sopra, la riduzione dell’aliquota IVS a carico del lavoratore da applicare nell’anno 2023, sarà:

PERIODO: dal 01.01.2023 al 30.06.2023
  • al 3% in caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di € 1.923,00
  • al 2% in caso di retribuzione imponibile superiore a € 1.923,00 e non eccedente l’importo di € 2.692,00.
PERIODO: al 01.07.2023 al 31.12.2023
  •  al 7% in caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di € 1.923,00
  • al 6% in caso di retribuzione imponibile superiore a € 1.923,00 e non eccedente l’importo di € 2.692,00.
Tredicesima:
  • al 3% se la retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di
  • € 1.923,00, nel caso di tredicesima erogata in unica soluzione;
  • € 160,00, nel caso di tredicesima erogata in ratei mensili;
  • al 2% se la retribuzione imponibile è
  • superiore a € 1.923,00 e non eccedente l’importo di € 2.692,00, nel caso di tredicesima erogata in unica soluzione;
  • superiore a € 160,00 e non eccedente l’importo di € 224,00, nel caso di tredicesima erogata a ratei mensili.
LAVORATORI PART-TIME

La circolare Inps ha chiarito che i massimali vanno applicati, senza alcun riproporzionamento, anche ai casi di rapporti di lavoro a tempo parziale.

PENSIONE

La riduzione contributiva non determina conseguenze sulle prestazioni pensionistiche dei lavoratori in quanto resta ferma l’aliquota di computo.

La misura non è sottoposta al regime del De Minimis

L’intera misura terminerà il 31.12.2023. Per in 2024 si attendono nuove disposizioni dal Governo.

 

 

 

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